Il procedimento penale ha la sua naturale conclusione nella sentenza di assoluzione o di condanna. Allorquando poi, la sentenza dispone una condanna a pena detentiva non sottoposta o non sottoponibile a sospensione condizionale ex art. 163 c.p. non necessariamente essa deve essere espiata in carcere.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il giudice dell'esecuzione è divenuto da "giudice degli incidenti" a giudice che conosce dell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 665 c.p.p.. A ben vedere questa nuova visione del giudice dell'esecuzione presuppone il sostanziale superamento del principio di stabilità della cosa giudicata, da una parte, e della funzione eminentemente retributiva della pena applicata e questo anche in applicazione del principio sancito dall'art. 27, comma 3, della Costituzione che prevede, appunto, la finalità rieducativa della pena con conseguenziale ricaduta sul diritto del condannato all'esame periodico dell'attualità della pretesa punitiva da parte dello Stato. La pena applicata, in altre parole, può essere sottoposta, anche in corso di espiazione, a nuova valutazione in considerazione, ad esempio, di successivi interventi della Corte Europea che abbiano dichiarato la contrarietà della legge interna rispetto a norme convenzionali – a tal uopo anche il magistrato di sorveglianza ben potrebbe sollevare questioni di costituzionalità già risolte in sede europea con la condanna del paese – oppure, per esempio, in considerazione dell'applicazione della normativa sul concorso dei reati e delle pene inflitte nell'ambito del medesimo disegno criminoso.

Insomma il sistema si è evoluto in termini di maggiore garanzia al rispetto continuo dei diritti fondamentali del condannato anche superando il tradizionale sbarramento costituito dalla cosiddetta intangibilità del giudicato.

Ed invero vi sono stati numerosissimi interventi della Corte Costituzionale che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime determinate disposizioni normative con ricadute più o meno penetranti anche nella fase esecutiva; si pensi, ad esempio alla previsione della circostanza aggravante della clandestinità, all'omessa considerazione della circostanza attenuante della lieve entità in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, a tutti quegli automatismi normativamente introdotti che hanno impedito il giudizio di prevalenza di alcune circostanze attenuanti, della normativa che retroattivamente appesantisce la disciplina della sostituzione della pena dell'ergastolo assicurata dal rito abbreviato.

In tutte quelle ipotesi si è posta la questione della rivalutabilità, anche in sede esecutiva, delle pene definitive inflitte a seguito della sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma ed il conseguente dibattito è sfociato nell'intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 26 febbraio 2015 nr. 33040 la quale ha introdotto la questione della "pena illegittima" individuando ulteriori forme di limitazione del valore del giudicato penale anche in conseguenza di interventi demolitori della giurisprudenza europea, della Corte Costituzionale e dello stesso legislatore con l'introduzione dell'istituto della rescissione del giudicato.

In sostanza la pena illegale dovrà essere sempre rimossa a prescindere da quale sia l'autorità giudiziaria competente a farlo nel rispetto del superiore principio della garanzia del persistente rispetto del diritto.

In questa ottica, quindi, anche il ruolo della magistratura di sorveglianza viene a mutare al fine di garantire il corretto espletamento della funzione di corretta amministrazione della giustizia.

Con la Legge 26 luglio 1975 nr. 354, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione, è stata varata una disciplina specifica relativamente all'ordinamento penitenziario che vede come figura di rilievo deputata funzionalmente alla sorveglianza sulla esecuzione della pena quella della magistratura di sorveglianza.

E questo in quanto mentre in alcuni ordinamenti la fase della esecuzione della pena viene vista come fase eminentemente amministrativa, in Italia invece, tale fase, per quanto detto sopra, è considerata oramai una fase da giurisdizionalizzare esattamente come quella precedente di cognizione.

E, ovviamente, la giurisdizionalizzazione presuppone una figura di garanzia rappresentata, appunto, dalla magistratura di sorveglianza la quale attende non soltanto, come detto, alla vigilanza sulla esecuzione della pena e sulla sua persistente "legalità" ma anche ad una funzione di tutela dei diritti dei detenuti, i quali, per il tramite dell'istituto del reclamo, possono ben sollecitare la magistratura di sorveglianza ad interventi volti ad eliminare, nell'ambito dei trattamenti carcerari, le purtroppo non infrequenti violazioni dei diritti dei condannati.

Nell'ottica di un maggior impegno del legislatore all'attuazione della finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione il legislatore, con la Legge 26 lugno 1975 nr. 354 ha avuto modo di introdurre misure alternative alla detenzione originariamente costituite dall'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà e la liberazione anticipata. A seguito della entrata in vigore della Legge 10 ottobre 1986 nr. 663, c.d. legge Gozzini, sono state introdotte anche l'affidamento in prova per tossicodipendenti e per alcooldipendenti e la detenzione domiciliare.
Tutte queste misure, come detto, sono ispirate alla finalità di rieducazione della pena, al recupero sociale del condannato ed alla, per così dire, umanizzazione del trattamento, e questo in quanto è stato accertato, specie per le pene detentive di breve durata, una sostanziale inefficacia della funzione deterrente fornita dal carcere con maggiore efficacia, viceversa, per le misure alternative alla detenzione carceraria.

In considerazione di tale stato di cose si è proceduto ad una campagna di vasta depenalizzazione dei reati, per così dire, bagatellari, la previsione di misure alternative già nella fase di cognizione, come la libertà controllata, nonché la creazione di misure alternative, appunto, nella fase esecutiva della pena. In sostanza, con le misure alternative alla detenzione, si vuole ad un tempo ridurre la grave situazione di sovraffollamento carcerario che troppo spesso ha determinato condanne della Repubblica italiana a livello internazionale e, dall'altro, favorire una offerta di opportunità ai condannati, che lo vogliano, di correggere i propri comportamenti antisociali mediante percorsi finalizzati al reinserimento sociale.

Conseguenziale alla corretta esecuzione di tali misure alternative alla detenzione, infine, è la estinzione della pena nelle ipotesi in cui, naturalmente, vengano rispettate le prescrizioni impartite.

La concessione delle misure alternative alla detenzione consegue ad una valutazione di carattere discrezionale del Tribunale di Sorveglianza che tiene conto anzitutto della tipologia del reato per cui si è subita una condanna e dell'allarme sociale da esso scaturito, della personalità del reo in applicazione dei principi previsti dall'art. 133 c.p.. In sostanza la condanna inflitta dal giudice della cognizione, come molto efficacemente sottolineato dalla dottrina, è soltanto condanna virtuale poiché dovrà essere successivamente concretizzata dal punto di vista qualitativo dal giudice della sorveglianza.

In effetti, con la Legge 165/1998, c.d. Legge Simeone-Saraceni, non appena si verifica il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (a pene che vanno fino a sei anni di reclusione) il pubblico ministero ordina l'esecuzione della pena e nel contempo ne ordina la sua automatica sospensione per il periodo di trenta giorni per consentire al condannato di presentare domanda volta ad ottenere una misura alternativa.

Se poi la domanda è effettivamente presentata l'esecuzione rimarrà sospesa fino acché il Tribunale di Sorveglianza provvederà sull'accoglimento o sul rigetto.

Prima di emettere l'ordine di esecuzione inoltre il pubblico ministero dovrà verificare d'ufficio l'esistenza di periodi di pre-sofferto (custodia cautelare) al fine di poi trasmettere il tutto al magistrato di sorveglianza perché provveda eventualmente alla liberazione anticipata.

Come detto le misure alternative alla detenzione sono concesse su richiesta del condannato e non d'ufficio. L'art. 656 c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero sospenda l'esecuzione delle pene detentive, anche se residue, contenute entro i limiti di concedibilità degli strumenti alternativi e disponga la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato e al difensore, con avviso della facoltà di presentare, nel termine perentorio di trenta giorni, istanza documentata per la concessione dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare, della semilibertà, dell'affidamento terapeutico o della sospensione dell'esecuzione per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza. A seguito della istanza il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione sul merito.

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non si applica nei confronti dei condannati per i reati contemplati dall'art. 4Bis Ord. Pen. e nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 423 c.p., 572, 2° comma c.p., 612bis, terzo comma, c.p., 624bis c.p. limitatamente alle ipotesi di furto in abitazione.

Analizziamo pertanto, sebbene in maniera succinta, le singole misure alternative alla detenzione esistenti nel nostro Ordinamento.

  1. Affidamento in Prova al Servizio Sociale

Il soggetto condannato potrà richiedere anzitutto l'affidamento in prova al servizio sociale disciplinato dall'articolo 47 dell'Ordinamento Penitenziario (L. 26/07/1975 nr. 354). Tale misura è richiedibile in presente di due presupposti, di cui uno avente natura oggettiva ed uno natura soggettiva. Il presupposto di natura oggettiva è che sia stata inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni oppure una pena non superiore a quattro anni di detenzione quando il condannato abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire un giudizio favorevole sulla rieducazione del reo. Il requisito soggettivo è invece che sia possibile, anche sulla base di notizie ed allegazioni di parte, formulare una prognosi favorevole circa l'efficacia del provvedimento di ammissione a conseguire la rieducazione del reo ed a prevenire la recidiva. In giurisprudenza la "pena inflitta" deve considerarsi sempre quale pena residua da espiare in concreto dalla quale devono essere dedotti i periodi di pena già espiati e le eventuali riduzioni conseguenti a cause estintive ed alla liberazione anticipata.

Al fine di procedere alla corretta valutazione della sussistenza del requisito soggettivo di cui sopra mentre in precedenza il passaggio all'interno di un istituto carcerario era necessitato - al fine di analizzare il reo e la sua condotta infracarceraria -, oggi, a seguito della riforma, non è più necessario posto che il condannato può beneficiare di tale istituto anche in stato di libertà.

In tali ipotesi l'accertamento del requisito soggettivo è demandata alla cosiddetta osservazione extracarceraria effettuata durante il periodo di libertà successivo al reato e pertanto assumono particolare rilievo le notizie relative a precedenti penali, pendenze penali, le informazioni assunte per il tramite della Polizia, quelle derivanti dall'U.E.P.E. et similia.

A seguito della istanza il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre l'affidamento in prova al servizio sociale, con processo verbale separato dall'ordinanza di concessione, determina le prescrizioni che il soggetto è tenuto ad osservare in ordine ai rapporti con l'U.E.P.E., alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare taluni luoghi che, per inciso, costituiscono la componente afflittiva della misura e che sono caratterizzate da una certa elasticità anche per l'esigenza di meglio calibrarle in relazione allo specifico caso e con particolare rilievo al risarcimento del danno alla persona offesa dal reato.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile il risarcimento del danno a favore della persona offesa dal reato – per esempio poiché non è sussistente una vittima determinata o per altri motivi – non è infrequente la prescrizione di imporre un determinato periodo di attività di carattere riparatorio o restitutorio a favore della collettività ( per esempio, servizi a favore di associazioni animalistiche, a favore di determinati centri svolgenti attività in specifici settori). L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il Tribunale di Sorveglianza, inoltre, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria non riscossa allorquando l'interessato versi in condizioni economiche disagiate.

Una particolare forma di affidamento in prova al servizio sociale è quella prevista dall'art. 94 del d.p.r. 309/1990 che opera per i soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti poiché, in tal caso, si pone il problema della compatibilità della detenzione carceraria a soggetti affetti da tali dipendenze che chiedono di seguire particolari percorsi di recupero.

Presupposto oggettivo per formulare tale istanza è che il soggetto richiedente non abbia subito una condanna a pena detentiva superiore a sei anni di carcere oppure quattro anni per condanne ai reati di cui all'art. 4Bis L. 26/07/1975 nr. 354.

La possibilità di beneficiare di tale misura è condizionata all'avere in corso, al momento della domanda, un programma di trattamento e recupero oppure al contestuale impegno di partecipare ad un percorso di tale tipologia e che tale percorso sia stato concordato tra il condannato ed una struttura sanitaria a tal fine istituita.

In tali casi occorre l'accertamento che il condannato sia effettivamente tossicodipendente e/o alcooldipendente e che l'esecuzione del programma non sia preordinato al conseguimento del beneficio.

L'attuazione del programma terapeutico, unita alla mancata commissione di ulteriori reati nei cinque anni successivi alla concessione della sospensione della pena, rende inapplicabili le misure di sicurezza, le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna ad eccezione della confisca.

  1. La Detenzione Domiciliare

La detenzione domiciliare è disciplinata dall'art. 47 ter ord. Pen. ed è una misura alternativa alla detenzione concedibile per pene non superiori a quattro anni, per quei soggetti condannati che versino in particolari condizioni soggettive, indicate dalla legge, e consistente nell'obbligo di trascorrere il periodo corrispondente alla pena da espiare nella propria abitazione.

Essa può essere concessa in presenza di:

  • donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  • al padre, esercente la responsabilità genitoriale di prole di età inferiore ai dieci anni quando la madre sia deceduta oppure impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • a persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • a persona di età superiore ad anni sessanta, se inabile anche parzialmente;
  • a persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro, di famiglia.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24/11-05/12/2003 nr. 350 la detenzione domiciliare è concedibile anche nella ipotesi di madre o padre condannati che convivono con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.

Inoltre, con la L. 165/1998 è stata introdotta una nuova forma di detenzione domiciliare sganciata dai suindicati presupposti soggettivi e dettata precipuamente da motivi di deflazione carceraria.

Essa è applicabile ai condannati a pena detentiva non superiore ad anni due per reati diversi da quelli di cui all'art. 4 dell'Ord. Pen. quando non vi sono le condizioni per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale.

Inoltre, a seguito della L. 05 dicembre 2005 nr. 251 la detenzione domiciliare è divenuta la modalità esecutiva ordinaria di espiazione della pena per i condannati che abbiano compiuto i settant'anni di età al momento della esecuzione della pena ad eccezione dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i soggetti condannati con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p., i condannati ai reati contro la personalità individuale (artt. 609 bis, 609quater, 609 octies).

Infine con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nr. 13 del 16 gennaio 2019 della L. 09 gennaio 2019 nr. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", meglio nota come legge spazzacorrotti prevede, per quanto di interesse, che "l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati" per i delitti di cui agli "artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis … solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale".

In sostanza il sistema delineato da tale provvedimento normativo esclude la possibilità che i soggetti condannati in via definitiva per i più gravi reati contro la Pubblica Amministrazione possano fruire tout court delle misure alternative alla detenzione e che, in particolare, possano essere affidati in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 l. n. 354 del 1975 e priva, al contempo, per il rinvio operato dall'art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p. al richiamato art. 4 bis della medesima legge, i medesimi soggetti della possibilità di usufruire della sospensione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, previsto in via generale, entro determinati limiti di pena, dall'art. 656, comma 5, c.p.p., con l'ovvia conseguenza che per essi, ove non detenuti al momento della definitività della condanna, si apriranno le porte del carcere come immediato effetto di quest'ultima.

  1. La Semilibertà

La semilibertà, disciplinata dagli artt. 48-50 Ord. Pen. consiste nella concessione al condannato e all'internato della possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto carcerario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque finalizzate al reinserimento sociale.

Sono previste tre distinte ipotesi di semilibertà ovverosia quella interamente sostitutiva di pene detentive brevi – arresto o reclusione non superiore a sei mesi – tesa ad evitare gli effetti desocializzanti delle carcerazioni brevi, quella avente funzione di misura preparatoria al ritorno in libertà per pene detentive medio-lunghe ed in questo caso è necessario che il condannato abbia scontato almeno la metà della pena. L'ergastolano può fare istanza di ammissione dopo aver espiato almeno venti anni di reclusione.

Infine vi è la semilibertà cosiddetta surrogatoria dell'affidamento in prova al servizio sociale quando manchino i presupposti per la misura alternativa più ampia. In tutte le anzidette ipotesi la semilibertà è revocata se il soggetto si rivela inidoneo al trattamento.